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COMUNE DI AMENDOLARA

PROVINCIA DI  COSENZA

 

BANDO DI GARA

COMUNE DI AMENDOLARA

PROVINCIA DI  COSENZA

 

BANDO DI GARA

 

 

Procedura aperta per l’appalto della realizzazione del progetto “Creazione di un Centro di Servizi a sostegno delle attività economiche non agricole”, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio, Ass. Antonio Liguori, N. 0001 del 18/01/2008 …………………….

 

 

 

 

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice.

 

Denominazione: COMUNE DI AMENDOLARA (CS)

Indirizzo: Piazza Sassone, 8

Telefono: 0981 911050 Fax: 0981 911900

Profilo di committente: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

 

 

Articolo 2 - Oggetto dell’appalto e importo a base di gara.

 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione del progetto per la creazione di un centro di servizi a sostegno delle attività economiche non agricole.

                                TOTALE PROGETTO.................. Euro 52.860,00

fornitura di

 ………………..…………………………...………………………………………………..……….……………...

…………………………………………………………………………………..........……………….……………...

Modalità: (barrare l’opzione che interessa)

 Acquisto

 Leasing

 Locazione

 Acquisto a riscatto

 Misto

Luogo di consegna dei beni: MUNICIPIO DI AMENDOLARA (CS) – PIAZZA SASSONE, 8.

Prestazione principale: …………………………………………………………………............................

 Nomenclatura CPV: …………………………………………………............................

Prestazione/i secondaria/e: ..……………………………………...……………………..........................

Nomenclatura CPV: …………………………………………………............................

Ammissibilità di varianti: (barrare l’opzione che interessa)

 SI       NO

Importo a base di gara: Euro 52.860,00

 

Modalità di finanziamento: progetto finanziato nell’ambito degli interventi di cui alla Misura “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”, Azione “Servizi Reali per l’economia rurale”, del P.O.R. Calabria 2000/2006 parte FEOGA, su richiesta del Partenariato “Alto Jonio Cosentino 2”.

 

 

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione delle offerte.

 

L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/02/2008

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all’interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà riportare la seguente indicazione:

Al Comune di  Amendolara - Offerta per procedura aperta per l’appalto della realizzazione del progetto per la creazione di un centro di servizi a sostegno delle attività economiche non agricole oltre al nominativo dell’impresa partecipante.

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:

 

- Busta n. 1 – documentazione amministrativa;

- Busta n. 2 – offerta economica.

 

Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All’esterno delle buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e la seguente dicitura: “Al Comune di  Amendolara - Offerta per procedura aperta per l’appalto della realizzazione del progetto per la creazione di un centro di servizi a sostegno delle attività economiche non agricole.”

Nota bene:

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

 

 

Articolo 4 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione.

 

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:

a)       gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b)       i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c)       i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

Nota bene:

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

d)       i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e)       i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f)         i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Nota bene:

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

 

I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:

 

 

1. Requisiti di ordine generale.

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

§       non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

§       non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

Nota bene:

L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società

 

§       non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

Nota bene:

E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

§       non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

§       non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

§       non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

§       non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

§       non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

§       non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

§       essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

§       non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

 

2. Requisiti di idoneità professionale.

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

§      iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia).

 

 

 

Nota bene:

Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

 

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:

(barrare l’opzione che interessa)

fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore ad  € 52.860,00;

importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi non inferiore a € ……………...…;

……………………………………………………………………………………....

Nota bene:

L’amministrazione ha facoltà di richiedere il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. I requisiti sopra elencati sono stati indicati a titolo di mera esemplificazione.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Nota bene:

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

 

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:

  • esperienza decennale nella gestione di interventi su programmi Comunitari, Regionali e Nazionali, di inserimento lavorativo e produttivo attraverso Corsi di formazione per disoccupati, Leader, Equal, Pit, ecc.;

(barrare l’opzione che interessa)

disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche:  ........................................................ ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

conformità dei beni con riferimento ai seguenti requisiti e norme …………………………….........................;

…………........................................……………………………………...........................

Nota bene:L’amministrazione ha facoltà di richiedere il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a seconda della natura, della quantità, dell’importanza e dell’uso delle forniture. I requisiti sopra elencati sono stati indicati a titolo di mera esemplificazione.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

 

 Articolo 5 - Avvalimento dei requisiti.

 

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.

Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:

a)       una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

b)       una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;

c)       una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generale;

d)       una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e)       una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

f)         in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

g)       (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

 

 

Articolo 6 - Documentazione da presentare.

 

Busta n. 1    Riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e quanto indicato all’articolo 2 del presente bando di gara.

 

All’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:

 
1. Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello ”A”) sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale l’impresa dichiara:

a)    di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni cioè:

§       di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

§       di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

Nota bene:

Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”):

a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;

b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;

c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

§       di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

Nota bene:

Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”):

a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;

b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;

c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B-bis”).

§       di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

§       di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

§       di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

§       di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

§       di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

§       di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

§       di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il concorrente può presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68);

§       di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

b)    di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia);

Nota bene:

I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia dovranno provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante dichiarazione giurata (o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti).

I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

c)    l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa:

-        in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico;

-        in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico;

-        in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico;

-        in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e del direttore tecnico;

d)    di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto;

e)    di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;

f)     che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile;

g)    il numero di Partita IVA;

h)    il numero di matricola INPS;

i)      le parti della fornitura che intende subappaltare ai sensi di quanto disposto dall’articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

j)      (per le cooperative) l’iscrizione all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive;

k)    (se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi) l’esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali l’impresa aderisce (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);

oppure

     (se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio) dovrà essere dichiarata questa condizione.

Nota bene:

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non autenticata allegando, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione stessa.

 

2. In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 4, punto 3 (Requisiti di capacità economica e finanziaria) del presente bando di gara, l’impresa dovrà presentare i seguenti documenti:

(barrare l’opzione che interessa)

Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “C”) concernente il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi (che non deve essere inferiore a € 52.860,00);

Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “C”) concernente l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (che non deve essere inferiore a € ……….....);

…………………………………………………………………………………………………….….....................

 

3. In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 4, punto 4 (Requisiti di capacità tecnica e professionale) del presente bando di gara, l’impresa dovrà presentare i seguenti documenti:

Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “D”) concernente la disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche: …...……………………………………………………….................................................. ........................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................;

Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “D”) concernente la conformità dei beni con riferimento ai seguenti requisiti e norme: …………………………………………….........................................;

……………………………………………………………………………………….…..........................

 

4. Garanzia pari al 2% del prezzo indicato come base d’asta, sotto forma di:

-        cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione;

-        fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale), comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal caso il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.

L’amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

 

5. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora il concorrente risultasse affidatario.

 

6. In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura.

 

7. Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione:

-          scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all’impresa mandataria;

-          procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria.

I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere prodotte da tutte le Imprese raggruppate. Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere espresse dal legale rappresentante della capogruppo “in nome e per conto di questa e delle mandanti”.

 

8. In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:

a)    una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

b)    una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;

c)    una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generale;

d)    una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e)    una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

f)      in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.

g)    (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

 

La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 deve contenere, a pena di esclusione, quanto previsto nei predetti punti.

 

Busta n. 2        Riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e quanto indicato all’articolo 2 del presente bando di gara.

 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate. Deve riportare l'indicazione del prezzo totale offerto, inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale anch'esso espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’amministrazione.

L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.

L’offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna.

L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

L’offerente è vincolato alla propria offerta fino alla data del 31/12/2008

 

 

Articolo 7 - Norme relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.

 

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di forniture indicate come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

Nell’offerta devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’amministrazione.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell’amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. L’amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l’amministrazione può recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.

 

 

Articolo 8 - Criteri di aggiudicazione.

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L’aggiudicazione è effettuata in favore dell’impresa che avrà formulato l’offerta con il massimo ribasso sull’importo a base di gara, salvo quanto disposto dal successivo articolo 11 (offerte anormalmente basse) del presente bando di gara.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente bando e dal capitolato speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

 

 

Articolo 9 - Svolgimento delle operazioni di gara.

 

La gara avrà inizio il giorno 20/02/2008 alle ore 10.00 presso la sede municipale in piazza Sassone, n.8 del Comune intestato. Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con Determina del Responsabile del Servizio n.0001 del 18/01/2008.

La commissione giudicatrice procede ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara in seduta pubblica.

In primo luogo la commissione esaminerà la documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente bando di gara.

A questo punto la stazione appaltante provvede al controllo indicato all’articolo 10 (controllo sul possesso dei requisiti) del presente bando.

A conclusione di questa fase di verifica si riprendono le operazioni di gara e la commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (Busta n. 2).

A questo punto la commissione formalizza la graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla rilevazione delle offerte anormalmente basse.

Conclusa la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, così come indicata all’articolo 11 (offerte anormalmente basse) del presente bando, la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale aggiudica provvisoriamente l’appalto.

L’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’impresa che avrà formulato l’offerta con il massimo ribasso sull’importo a base di gara, salvo quanto disposto dal successivo articolo 11 (offerte anormalmente basse) del presente bando di gara.

Nel caso le migliori offerte risultino con uguale ribasso si procederà mediante sorteggio.

L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

 

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante:

(barrare l’opzione che interessa)

 procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

 non procederà all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, che non sarà aperta;

 non procederà all’aggiudicazione nel caso di due sole offerte valide, che non saranno aperte.

 

 

Articolo 10 - Controllo sul possesso dei requisiti.

 

La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente bando. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, l’amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Tale richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

 

 

Articolo 11 - Offerte anormalmente basse.

 

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l’amministrazione esclude automaticamente dalla gara le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, l’amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

 

 

Articolo 12 - Adempimento richiesti all’impresa aggiudicataria.

 

L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa aggiudicataria.

 

 

Articolo 13 - Subappalto.

 

Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 118 (Subappalto e attività che non costituiscono subappalto) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato le forniture o parti di fornitura che intendono subappaltare o concedere in cottimo;