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COMUNE DI AMENDOLARA
PROVINCIA DI
COSENZA
BANDO DI GARA
COMUNE DI AMENDOLARA
PROVINCIA DI
COSENZA
BANDO DI GARA
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Procedura aperta per l’appalto
della realizzazione del progetto “Creazione di un Centro di Servizi
a sostegno delle attività economiche non agricole”, in esecuzione
della determinazione del Responsabile del Servizio, Ass. Antonio
Liguori, N. 0001 del
18/01/2008 ……………………. |
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Articolo 1 - Amministrazione
aggiudicatrice.
Denominazione: COMUNE DI AMENDOLARA
(CS)
Indirizzo: Piazza Sassone, 8
Telefono: 0981 911050 Fax: 0981 911900
Profilo di committente: AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
Articolo 2 - Oggetto dell’appalto e
importo a base di gara.
L’appalto ha per oggetto la
realizzazione del progetto
per la creazione di un centro di servizi a sostegno delle attività
economiche non agricole.
TOTALE PROGETTO.................. Euro 52.860,00
fornitura di
………………..…………………………...………………………………………………..……….……………...
…………………………………………………………………………………..........……………….……………...
Modalità: (barrare l’opzione che
interessa)
Acquisto
Leasing
Locazione
Acquisto a riscatto
Misto
Luogo di consegna dei beni: MUNICIPIO
DI AMENDOLARA (CS) – PIAZZA SASSONE, 8.
Prestazione principale:
…………………………………………………………………............................
Nomenclatura CPV:
…………………………………………………............................
Prestazione/i secondaria/e:
..……………………………………...……………………..........................
Nomenclatura CPV:
…………………………………………………............................
Ammissibilità di varianti: (barrare
l’opzione che interessa)
SI
NO
Importo a base di gara: Euro
52.860,00
Modalità di finanziamento: progetto
finanziato nell’ambito
degli interventi di cui alla Misura “Servizi essenziali per l’economia e
la popolazione rurale”, Azione “Servizi Reali per l’economia rurale”,
del P.O.R. Calabria 2000/2006 parte FEOGA, su richiesta del Partenariato
“Alto Jonio Cosentino 2”.
Articolo 3 - Termini e modalità di
presentazione delle offerte.
L’offerta dovrà pervenire all’ufficio
protocollo del Comune entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/02/2008
Farà fede la data riportata nel timbro
di acquisizione al protocollo del Comune.
Oltre il termine
predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se
aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non
si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico
medesimo non venga recapitato in tempo utile.
I soggetti partecipanti sono tenuti a
presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi
all’interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato,
controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà riportare
la seguente indicazione:
Al Comune di Amendolara -
Offerta per procedura aperta per l’appalto della realizzazione
del progetto per la
creazione di un centro di servizi a sostegno delle attività economiche
non agricole oltre al
nominativo dell’impresa partecipante.
Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le
seguenti buste:
- Busta n. 1 – documentazione
amministrativa;
- Busta n. 2 – offerta economica.
Tali buste devono essere a loro volta
sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All’esterno
delle buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e la
seguente dicitura: “Al Comune di Amendolara - Offerta per
procedura aperta per l’appalto della realizzazione del
progetto per la creazione di un
centro di servizi a sostegno delle attività economiche non agricole.”
Nota bene:
Per evitare dubbi interpretativi
si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o
segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al
fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta
(sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo,
sia una striscia incollata con timbri e firme).
Articolo 4 - Soggetti ammessi alla gara
e requisiti di partecipazione.
Possono partecipare alla gara i
soggetti indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e precisamente:
a)
gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società
commerciali, le società cooperative;
b)
i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;
c)
i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro;
Nota bene:
I consorzi di cui alle lettere b)
e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati
il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E’ vietata la partecipazione alla
gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza
di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
d)
i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il
quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e)
i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile;
f)
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n.
240.
Nota bene:
E’ consentita la presentazione di
offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se
non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il
quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Non possono
partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.
Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi,
che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico
centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.
I requisiti di partecipazione alla gara
sono i seguenti:
1. Requisiti di ordine generale.
Per partecipare alla gara le imprese
devono possedere i seguenti requisiti:
§
non trovarsi in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
§
non aver in corso un
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575;
Nota bene:
L’esclusione e il divieto operano
se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società
§
non avere subito sentenza
di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
Nota bene:
E’ comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE. L’esclusione e il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni
caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale.
§
non aver violato il
divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
§
non avere commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
§
non aver commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente
affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
§
non aver commesso
violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
§
non aver reso, nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento della fornitura in oggetto, false dichiarazioni in merito
ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
§
non aver commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
§
essere in regola con
quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili);
§
non aver subito
l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
2. Requisiti di idoneità professionale.
Per partecipare alla gara le imprese
devono possedere i seguenti requisiti:
§
iscrizione nel registro
delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di
Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia).
Nota bene:
Il fornitore appartenente a Stato
membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è
residente.
3. Requisiti di capacità economica e
finanziaria:
Per partecipare alla gara l’impresa
deve possedere i seguenti requisiti:
(barrare l’opzione che interessa)
fatturato globale dell’impresa negli
ultimi tre esercizi non inferiore ad €
52.860,00;
importo relativo alle forniture nel
settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi non
inferiore a € ……………...…;
……………………………………………………………………………………....
Nota bene:
L’amministrazione ha facoltà di richiedere il possesso dei requisiti
di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’articolo 41 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. I requisiti sopra elencati sono stati
indicati a titolo di mera esemplificazione.
Il concorrente attesta il possesso dei
requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di
gara.
Nota bene:
Se il
concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso
quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di
tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. Requisiti di capacità tecnica e
professionale:
Per partecipare alla gara l’impresa
deve possedere i seguenti requisiti:
-
esperienza decennale nella gestione
di interventi su programmi Comunitari, Regionali e Nazionali, di
inserimento lavorativo e produttivo attraverso Corsi di formazione per
disoccupati, Leader, Equal, Pit, ecc.;
(barrare l’opzione che interessa)
disponibilità delle seguenti
attrezzature tecniche: 
........................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
conformità dei beni con riferimento ai
seguenti requisiti e norme …………………………….........................;
…………........................................……………………………………...........................
Nota bene:L’amministrazione
ha facoltà di richiedere il possesso dei requisiti di capacità tecnica
e professionale ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 a seconda della natura, della quantità, dell’importanza e
dell’uso delle forniture. I requisiti sopra elencati sono stati
indicati a titolo di mera esemplificazione.
Il concorrente attesta il possesso dei
requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di
gara.
Articolo
5 - Avvalimento dei requisiti.
L'impresa che intenda partecipare alla
gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita
impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto
definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di
altra natura.
Si applica a tal fine la disciplina
prevista dall’articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
In caso di avvalimento dovrà essere
prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:
a)
una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b)
una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del
concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;
c)
una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine
generale;
d)
una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e)
una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui
questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che
partecipano alla gara;
f)
in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire
i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto;
g)
(nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al
medesimo gruppo)
in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico
ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione,
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti.
Articolo 6 - Documentazione da
presentare.
Busta n. 1
Riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e
quanto indicato all’articolo 2 del presente bando di gara.
All’interno della busta dovrà essere
inserita la seguente documentazione:
1.
Dichiarazione (è preferibile
l’uso dell’allegato modello ”A”) sottoscritta dal legale rappresentante,
con la quale l’impresa dichiara:
a)
di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui
all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni cioè:
§
di non trovarsi in stato
di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non
aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
§
di non aver in corso un
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575;
Nota bene:
Tale dichiarazione dovrà essere
presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”):
a) dal titolare e dal direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale;
b) dai soci e dal direttore tecnico se
si tratta di società in nome collettivo;
c) dai soci accomandatari e dal
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
d) dagli amministratori muniti del
potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro
tipo di società o consorzio.
§
di non avere subito
sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;
Nota bene:
Tale dichiarazione dovrà essere
presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”):
a) dal titolare e dal direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale;
b) dai soci e dal direttore tecnico se
si tratta di società in nome collettivo;
c) dai soci accomandatari e dal
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
d) dagli amministratori muniti del
potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro
tipo di società o consorzio.
Tale dichiarazione dovrà essere
presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B-bis”).
§
di non aver violato il
divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
§
di non avere commesso
gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
§
di non aver commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente
affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore
grave nell’esercizio dell’attività professionale;
§
di non aver commesso
violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
§
di non aver reso,
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento della fornitura in oggetto, false dichiarazioni in merito
ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara;
§
di non aver commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
§
di essere in regola con
quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il
concorrente può presentare la certificazione di cui all’articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68);
§
di non aver subito
l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
b)
di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa
è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia);
Nota bene:
I cittadini di altro Stato membro
non residenti in Italia dovranno provare la loro iscrizione, secondo
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163,
mediante dichiarazione giurata (o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale sono stabiliti).
I concorrenti appartenenti a Stati
membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui sono residenti.
c)
l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a
rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa:
-
in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del
direttore tecnico;
-
in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore
tecnico;
-
in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e
del direttore tecnico;
-
in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di
tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e del direttore
tecnico;
d)
di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato
speciale d’appalto;
e)
di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso,
remunerativo;
f)
che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa
configurarsi una delle situazioni di controllo ai sensi dell’articolo
2359 del Codice civile;
g)
il numero di Partita IVA;
h)
il numero di matricola INPS;
i)
le parti della fornitura che intende subappaltare ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
j)
(per le cooperative) l’iscrizione all’albo delle società
cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero
delle attività produttive;
k)
(se trattasi di
impresa aderente a uno o più consorzi)
l’esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali l’impresa aderisce
(relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);
oppure
(se trattasi di impresa non
aderente ad alcun consorzio)
dovrà essere dichiarata questa condizione.
Nota bene:
Le dichiarazioni di cui ai punti
precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non
autenticata allegando, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del d.P.R.
n. 445/2000, fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento
del rappresentante legale che firma la dichiarazione stessa.
2.
In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 4, punto 3
(Requisiti di capacità economica e finanziaria) del presente
bando di gara, l’impresa dovrà presentare i seguenti documenti:
(barrare l’opzione che interessa)
Dichiarazione (è
preferibile l’uso dell’allegato modello “C”) concernente il fatturato
globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi (che non deve essere
inferiore a € 52.860,00);
Dichiarazione (è
preferibile l’uso dell’allegato modello “C”) concernente l’importo
relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi (che non deve essere inferiore a € ……….....);
…………………………………………………………………………………………………….….....................
3.
In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 4, punto 4
(Requisiti di capacità tecnica e professionale) del presente
bando di gara, l’impresa dovrà presentare i seguenti documenti:
Dichiarazione (è
preferibile l’uso dell’allegato modello “D”) concernente la
disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche:
…...………………………………………………………..................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................;
Dichiarazione (è
preferibile l’uso dell’allegato modello “D”) concernente la conformità
dei beni con riferimento ai seguenti requisiti e norme:
…………………………………………….........................................;
……………………………………………………………………………………….…..........................
4.
Garanzia pari al 2% del prezzo indicato come base d’asta,
sotto forma di:
-
cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione;
-
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957
(Scadenza dell’obbligazione principale), comma 2, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione.
La garanzia deve avere validità per
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia è ridotto del
cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e
tra loro correlati di tale sistema. In tal caso il concorrente dovrà
produrre un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso
del requisito.
L’amministrazione, nell’atto con cui
comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta
giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di validità della garanzia.
5. Impegno
di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, qualora il concorrente risultasse affidatario.
6.
In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la
relativa procura.
7.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti,
deve essere prodotta la seguente documentazione:
-
scrittura privata
autenticata da un notaio
con cui viene conferito mandato collettivo speciale all’impresa
mandataria;
-
procura
conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria.
I raggruppamenti temporanei di imprese
e soggetti assimilati
possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta
deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve
specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole
imprese oltre a contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le
stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le
prescrizioni di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui
al punto 1 devono essere prodotte da tutte le Imprese raggruppate.
Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere espresse dal legale
rappresentante della capogruppo “in nome e per conto di questa e delle
mandanti”.
8.
In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa
dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma
2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:
a)
una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b)
una dichiarazione del concorrente circa il possesso
da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;
c)
una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine
generale;
d)
una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria
con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso
l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e)
una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria
con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di
cui all’articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che
partecipano alla gara;
f)
in originale o copia autentica il contratto
in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto.
g)
(nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al
medesimo gruppo)
in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi.
La documentazione di cui ai punti 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8 deve contenere, a pena di esclusione, quanto previsto
nei predetti punti.
Busta n. 2
Riportante la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA” e quanto indicato
all’articolo 2 del presente bando di gara.
L’offerta, redatta in lingua italiana,
dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa partecipante e dai legali rappresentanti
delle eventuali imprese raggruppate. Deve riportare l'indicazione del
prezzo totale offerto, inferiore al prezzo posto a base di gara,
espresso in cifre ed in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale
anch'esso espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza
tra l’importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione,
prevarrà l’importo più vantaggioso per l’amministrazione.
L’offerta,
redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni
valide se non espressamente confermate e sottoscritte.
L’offerta così redatta deve essere
chiusa nella suddetta busta interna.
L’eventuale offerta congiunta deve
essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare
le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 37 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
L’offerente è vincolato alla propria offerta fino
alla data del 31/12/2008
Articolo 7 - Norme relative ai raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.
Per raggruppamento di tipo verticale si intende
un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le
prestazioni di forniture indicate come principali, i mandanti quelle
indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui
gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
Nell’offerta devono
essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta dei
concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione. Per gli
assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata
all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma
restando la responsabilità solidale del mandatario.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
È consentita la
presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti
temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se
non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È vietata
l'associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione
alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari
di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in
sede di offerta.
L'inosservanza di
tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità
del contratto.
I concorrenti
riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
Ai fini della
costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici
devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
Il mandato deve
risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è
conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario.
Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa
non ha effetto nei confronti dell’amministrazione.
Al mandatario spetta
la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei
confronti dell’amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di ogni
rapporto. L’amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le
responsabilità facenti capo ai mandanti.
Il rapporto di
mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli
operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria
autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali.
In caso di
fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento
del medesimo, l’amministrazione può proseguire il rapporto di appalto
con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi
previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 purché abbia i requisiti di
qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire; non
sussistendo tali condizioni l’amministrazione può recedere dall'appalto.
In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario,
ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione,
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i
requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.
Articolo 8 - Criteri di aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163. L’aggiudicazione è effettuata in favore
dell’impresa che avrà formulato l’offerta con il massimo ribasso
sull’importo a base di gara, salvo quanto disposto dal successivo
articolo 11 (offerte anormalmente basse) del presente bando di
gara.
Non sono ammesse offerte recanti
disposizioni difformi dal presente bando e dal capitolato speciale
d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque
non compilate correttamente.
Articolo 9 - Svolgimento delle operazioni di
gara.
La gara avrà inizio il giorno
20/02/2008 alle ore 10.00 presso la sede municipale in
piazza Sassone, n.8 del Comune intestato. Alla gara possono assistere
rappresentanti delle imprese.
Le offerte presentate dai concorrenti saranno
esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con Determina del
Responsabile del Servizio n.0001 del 18/01/2008.
La commissione giudicatrice procede ai vari
adempimenti previsti dalle operazioni di gara in seduta pubblica.
In primo luogo la commissione esaminerà
la documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara
soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto
dal presente bando di gara.
A questo punto la stazione appaltante provvede al
controllo indicato all’articolo 10 (controllo sul possesso dei
requisiti) del presente bando.
A conclusione di questa fase di verifica si
riprendono le operazioni di gara e la commissione giudicatrice procede
all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (Busta n. 2).
A questo punto la commissione formalizza la
graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla rilevazione
delle offerte anormalmente basse.
Conclusa la procedura di verifica delle offerte
anormalmente basse, così come indicata all’articolo 11 (offerte
anormalmente basse) del presente bando, la commissione giudicatrice
procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in
base alla quale aggiudica provvisoriamente l’appalto.
L’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’impresa
che avrà formulato l’offerta con il
massimo ribasso sull’importo a base di gara, salvo quanto disposto dal
successivo articolo 11 (offerte anormalmente basse) del presente
bando di gara.
Nel caso le
migliori offerte risultino con uguale ribasso si procederà mediante
sorteggio.
L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente
che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata
esclusa.
Ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la stazione
appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
Fermo restando la
facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione
appaltante:
(barrare l’opzione che interessa)
procederà all’aggiudicazione anche nel
caso di una sola offerta valida;
non procederà all’aggiudicazione nel
caso di una sola offerta valida, che non sarà aperta;
non procederà all’aggiudicazione nel
caso di due sole offerte valide, che non saranno aperte.
Articolo 10 - Controllo sul possesso
dei requisiti.
La stazione appaltante prima di
procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiede ad
un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte
presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta
medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa richiesti nel presente bando. Quando tale prova
non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate,
l’amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione
del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
Tale richiesta è,
altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue
in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non
confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si
procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Articolo 11 - Offerte anormalmente
basse.
Nel caso in cui il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque,
l’amministrazione esclude automaticamente dalla gara le offerte che
presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse
sia inferiore a cinque, l’amministrazione può valutare la congruità di
ogni offerta che appaia anormalmente bassa ai sensi dell’articolo 86,
comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 12 - Adempimento richiesti
all’impresa aggiudicataria.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà
presentarsi, alla data che sarà fissata dall’amministrazione, per la
stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria
definitiva di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a
copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.
La mancata costituzione della garanzia
determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte dell’amministrazione, che aggiudica l’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
Si precisa che il contratto verrà
stipulato in forma pubblica amministrativa.
Tutte le spese contrattuali e
conseguenti sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
Articolo 13 - Subappalto.
Tutte le
prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 118 (Subappalto e attività che non
costituiscono subappalto) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ferme
restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi,
il divieto di affidamento in subappalto.
L’affidamento
in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti
all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di
esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato le forniture o
parti di fornitura che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
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